Statuto
TITOLO 1 – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
Articolo 1E’ costituito un comitato con la denominazione “Comitato Duomo per Duomo“.
Articolo 2
La sede del Comitato è determinata dal Consiglio Direttivo comunque nell’ambito territoriale del frazione di Duomo Comune di Rovato. Tale determinazione è ratificata dall’Assemblea.
Articolo 3
Il Comitato si prefigge lo scopo di sensibilizzare e mobilitare i cittadini al fine della salvaguardia della salute pubblica ogni volta verrà a conoscenza di fatti, attività o volontà atte a:
• favorire la realizzazione di impianti di trattamento, smaltimento e trasformazione di rifiuti in genere, causare degrado ambientale e mettere a repentaglio la salute dei cittadini;
• arrecare danno ai beni patrimoniali dei cittadini, sia nel territorio di Duomo che nelle ubicazioni che possano coinvolgere anche marginalmente tale territorio.
E per un miglioramento generale della qualità della vita ponendo all’attenzione delle autorità competenti la necessità di realizzazione di infrastrutture e servizi .
Il Comitato non ha alcun legame o riferimento a partiti o movimenti politici.
Articolo 4
Il Comitato dovrà considerarsi sciolto quando:
• espressamente l’Assemblea ne deliberi lo scioglimento;
• il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto del minimo previsto per il suo funzionamento; tale numero è stabilito in 10 unità.
TITOLO 2 - COMPONENTI
Articolo 5Il Comitato è composto da persone fisiche, che abbiano raggiunto la maggiore età, che si prefiggono lo scopo e gli intenti di cui all’articolo 3 del presente statuto.
Articolo 6
L'appartenenza al Comitato ha carattere libero, volontario e senza alcuna discriminazione, inoltre esige che le attività degli aderenti non siano contrastanti con le finalità del Comitato ed avvengano sempre nel rispetto delle vigenti leggi. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi per quanto stabilito dal presente statuto. La domanda per aderire al Comitato è rivolta al Presidente, anche in forma verbale. Le persone che aderiscono al Comitato sono registrate, a cura del Presidente o del Segretario, nel Libro dei Componenti.
Articolo 7
L’appartenenza al Comitato può venir meno per i seguenti motivi:
• dimissioni tramite lettera indirizzata al Consiglio Direttivo ovvero al Presidente del Comitato;
• perdita accertata dal Consiglio Direttivo di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione;
• delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed ad obblighi del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità o per mancanza di partecipazione alle attività del Comitato ovvero alle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo per un periodo superiore ad un anno.
TITOLO 3 - ORGANI DEL COMITATO
Articolo 8Gli organi del Comitato sono:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente del Comitato;
• il Vicepresidente del Comitato;
• il Segretario del Comitato.
TITOLO 4 – ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E POTERI
Articolo 9L'assemblea è costituita dalla totalità dei componenti del Comitato iscritti al Libro dei Componenti alla data della riunione dell’Assemblea.
Articolo 10
L'assemblea è convocata a cura del Presidente del Comitato con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è comunicata con congruo anticipo a tutti i componenti con i mezzi ritenuti più opportuni.
Articolo 11
Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.
Articolo 12
L'Assemblea delibera con voto palese e la maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti). Per deliberare modifiche statutarie o l'eventuale scioglimento del Comitato è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea validamente costituita.
Articolo 13
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti.
Articolo 14
I lavori dell'Assemblea sono coordinati da un Presidente Comitato
Articolo 15
Ad ogni adunanza verrà redatto, a cura del segretario del Consiglio Direttivo, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente Comitato e dal segretario, sarà conservato e trascritto sul Libro dei verbali dell'Assemblea.
Articolo 16
L'Assemblea è l'organo deliberante del Comitato al quale spetta ogni decisione finale. In particolare l'Assemblea:
• elegge, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo stabilendo il numero dei consiglieri;
• tale numero dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette elementi;
• delibera in relazione a:
– modifiche statutarie;
– eventuale scioglimento del Comitato;
– gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo ovvero in seguito a richiesta di almeno un numero di componenti del Comitato corrispondente ad un quarto del totale.
TITOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo nel quale non possono far parte persone che ricoprano cariche di pubblica amministrazione locale.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Comitato e dai consiglieri eletti dall’Assemblea; i componenti del Consiglio durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scaduto continua comunque a svolgere le sue funzioni fino all’elezione del nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea.
Articolo 19
Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri l’assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominandoli tra i componenti del Comitato. Questi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga necessario o comunque lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Comitato. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
• elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Comitato;
• dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
• compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita del Comitato nei limiti delle direttive generali decise dall'Assemblea;
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti eletti dall’Assemblea; sono presiedute dal Presidente del Comitato o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente del Comitato ovvero, in loro contemporanea assenza, da un consigliere designato dai presenti tra quelli eletti dall’Assemblea. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
TITOLO 6 - PRESIDENTE
Articolo 21Il Presidente del Comitato:
• ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi;
• firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per il Comitato;
• convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste;
• dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
• ha la facoltà di delegare ad altri componenti del Comitato l'esecuzione di vari adempimenti.
Articolo 22
Il Presidente del Comitato dura in carica 1 anno, per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, e decade, quindi, con esso. Il Presidente del Comitato scaduto continua comunque a svolgere le proprie funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente. La carica è onoraria e gratuita.
Articolo 23
Il Presidente del Comitato, in caso di assenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente del Comitato il quale ne assume tutte le funzioni e responsabilità. In assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso tra quelli eletti dall’Assemblea.
TITOLO 7 - NORME FINALI
Articolo 24Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge in materia.
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